sabato 20 ottobre 2007

Modalità raccolta Funghi


L'autorizzazione, consiste materialmente in una ricevuta del versamento, deve riportare generalità, luogo e data di nascita, residenza, causale del versamento (L.R. 16/99 Raccolta Funghi) e deve essere sempre accompagnata da un documento di identità.
Nel caso di minore di età superiore a quattordici anni il versamento è effettuato dall'esercente la potestà genitoriale e deve contenere nella causale nache l'indicazione delle generalità del minore stesso.
I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona munita di autorizzazione (la ricevuta del bollettino di versamento) e concorrono a formare il quantitativo giornaliero previsto.
La raccolta è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto, nei boschi e nei terreni non coltivati, nei quali sia consentito l'accesso e non sia in alcun modo riservata la raccolta dei funghi stessi.
I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi aerati o a rete, idonei a diffondere le spore, e non in buste di plastica, sacchetti, borse e contenitori ermetici.
E' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio o l'apparato radicale della vegetazione.

Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti, si possono superare i limiti giornalieri, se non già raggiunti.
E' vietata la raccolta di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a 4 cm per il gruppo Boletus e cm 2 per il Dormiente e il Prugnolo. Per "grandezza del cappello" si intende la misura del diametro dello stesso.
E' vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di ovulo chiuso e la distruzione o il danneggiamento dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
La raccolta dei funghi è inoltre vietata nelle riserve naturali integrali, in tutte le aree tabellate, nei giardini e nei terreni degli immobili ad uso abitativo adiacente agli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori. La pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove non evidente, è stabilita nella misura massima di metri 100 dagli stessi. La raccolta è infine vietata: nelle areea verde pubblico, per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata delle strate classificate ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada", con l'eccezione delle strade vicinali ed altresì nelle aree a discarica, ancorchè dismesse, e nelle aree industriali.

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